Mediazione e arbitrato
Lo Studio Aceranti&Partners è sede autorizzata per Milano della Camera di Mediazione Nazionale.
La Mediazione è detta anche negoziazione a tre, attività dove un terzo imparziale (chiamato Mediatore) aiuta due o più parti di una controversia a raggiungere un accordo (che può essere di varia natura) che risulti vantaggioso per ciascuna delle parti, attraverso varie tecniche di comunicazione e negoziazione, che servano per aprire e migliorare il dialogo o l’empatia tra i contendenti.
L’obiettivo della mediazione è di condurre le parti a trovare un punto di incontro o una soluzione di comune accettazione attraverso l’ausilio di un terzo: il mediatore, che opera tra le parti in conflitto per aiutarle a migliorare la comunicazione tra di loro attraverso l’analisi del conflitto che le divide, con l’obiettivo di consentire ai soggetti di individuare e scegliere essi stessi un’opzione che, componendo la situazione conflittuale, realizzi gli interessi ed i bisogni di ciascuno.
Offiramo Servizi di Mediazione Familiare, per aiutare le coppie a raggiungere un accordo e rendere la transizione della separazione o del divorzio il più indolore possibile.
Mediazione Civile e Commerciale per giungere ad un accordo, come previsto dalla legge, in caso di causa civile o commerciale o in caso di responsabilità medica.
Per Mediazione Familiare si intende un processo collaborativo di risoluzione del conflitto, in cui le coppie il cui rapporto sta finendo o è finito, sono assistite da un soggetto terzo imparziale (Mediatore) per comunicare l’una con l’altra e trovare una risoluzione accettabile per entrambi, relativa ai problemi di riorganizzazione dopo la separazione; il mediatore agendo da facilitatore della comunicazione tra le parti le aiuta a raggiungere un obbiettivo concreto che è la riorganizzazione delle relazioni a seguito della separazione o del divorzio.
Da questo punto di vista (che è l’unico possibile) nella relazione di mediazione è la coppia la protagonista assoluta, poiché ha e deve avere come unico obbiettivo la riorganizzazione della propria famiglia.
La differenza principale è tra l’obbiettivo della negoziazione e l’obbiettivo della mediazione, come bene fa notare la Dottoressa Isabella Buzzi (nel suo testo Introduzione alla mediazione familiare Pag 394), al momento della negoziazione “per la maggior parte delle coppie, trattare con l’ex coniuge/partner, significa concludere l’accordo migliore per se stessi e per ottenerlo bisogna partire chiedendo di più di quanto si ha intenzione di ottenere, oppure offrendo meno di quanto si è intenzionati a dare e sperare che l’altro si adegui”.
Nella mediazione invece “ una delle responsabilità prioritarie è quella di assicurare che le parti in lite raggiungano un accordo in modo tale da proteggere il loro rapporto futuro. Questo è particolarmente importante nella separazione coniugale, situazione in cui la coppia ha un rapporto in continua evoluzione come genitori.” (pag 395).
Si passa quindi da una relazione in cui ci sarà chi vince e chi perde ad una situazione di trasformazione della relazione in virtù di un risultato non solo presente ma anche futuro.
Il 21 marzo 2011 è entrata in vigore la riforma che introduce anche in Italia il sistema della Mediazione Civile, che si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause; l’obiettivo principale della riforma è la riduzione del flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce per risolvere le controversie con tempi molto brevi (oggi non oltre 3 mesi) e costi molto contenuti e certi.
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
In pratica, la mediazione civile è tutto questo: due o più parti, assistite dai rispettivi avvocati (l’assistenza di un legale è obbligatoria quando la mediazione è condizione di procedibilità in giudizio e consigliata negli altri casi), si incontrano presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia per cercare un accordo attraverso il fondamentale intervento del Mediatore Professionista, che si è accuratamente formato e preparato per aiutare le parti a incontrarsi e a trovare una soluzione conveniente per entrambe.
La mediazione costituisce la migliore e unica alternativa alle lunghe e costosissime cause in Tribunale, dove spesso, dopo anni di udienze, tutti si sentono sconfitti e nessuno vincitore.
Il diritto commerciale è una branca del diritto privato che regola i rapporti attinenti alla produzione e allo scambio della ricchezza. Più in particolare, regola ed ha per oggetto i contratti conclusi tra operatori economici e tra essi ed i loro clienti privati (persone fisiche), nonché gli atti e le attività delle società. Comprende quindi anche il diritto privato delle società.
Si tratta, più precisamente, di una deroga volontaria, in favore dell’autonomia privata, al principio generale secondo cui la giurisdizione è esercitata dalla magistratura. In quanto tale, l’arbitrato dev’essere tenuto distinto dall’istituto dell’arbitraggio cui all’art. 1349 c.c., che non indica una modalità di risoluzione di una controversia tra le parti, bensì il diverso caso in cui, in sede di conclusione del contratto, le parti abbiano rimesso ad un terzo la determinazione della prestazione ivi dedotta.
La possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale, ancorché rimessa alla libera volontà delle parti, è esclusa in caso di questioni afferenti diritti indisponibili, quali quelle di stato e separazione personale, e in caso di divieti espressamente formulati dalla legge. In altre parole, le parti possono far decidere da arbitri solo le controversie in materia di diritti disponibili, salvo che ciò sia vietato dalla legge. In generale, un diritto è ritenuto disponibile quando le parti possono rinunciarvi dal punto di vista sostanziale e processuale.
Secondo quanto stabilito dall’art. 806 c. 2 c.p.c., inoltre, le controversie in materia di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o dai contratti o accordi collettivi di lavoro. La clausola di arbitrato eventualmente contenuta negli accordi collettivi ha natura facoltativa, di talché le parti possono sempre preferire la giurisdizione ordinaria sino a quando non abbiano dato inizio al procedimento arbitrale.
La volontà delle parti di rimettere la decisione ad un terzo imparziale deve essere espressa per mezzo di un negozio giuridico chiamata convenzione di arbitrato o patto compromissorio, che può assumere la forma del compromesso o della clausola compromissoria. Si tratta, più in particolare, di un negozio privato avente rilevanza ed effetti processuali, consistenti nella preclusione del ricorso alla giurisdizione ordinaria, soggetto alla disciplina generale in materia di contratti in quanto compatibile.
Ai sensi dell’art. 807 c.p.c. il compromesso, ovvero il contratto con il quale le parti convengono di deferire la controversia tra le stesse già insorta ad uno o più arbitri, deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Il requisito di forma ad substantiam si intende rispettato anche quando la volontà venga espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernete la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi. Ulteriore requisito previsto a pena di nullità è quello della determinatezza dell’oggetto. Concretamente, l’oggetto viene tramite la formulazione contestuale o successiva dei quesiti, ossia l’indicazione delle questioni che gli arbitri dovranno esaminare.
L’analisi può esser fatta per vari scopi. A seconda dello scopo ci sarà un tipo di processo e in base a questo si vedrà che dovrebbe fare l’analisi. Per esempio, se lo scopo è promuovere la partecipazione ad un processo di trasformazione in una comunità, la comunità dovrebbe avere un ruolo importante. Se lo scopo è sviluppare una strategia di intervento in un dato contesto, il processo dovrebbe essere condotto da un gruppo di lavoro interno alle organizzazioni che devono preparare questa strategia. Alcuni elementi dell’analisi dovrebbero essere considerati sensibili, altri confidenziali.
In ogni caso, è importante trovare il giusto equilibrio tra competenze e background, che può essere riassunto in questo modo:
• buone capacità di conflict analysis
• buona conoscenza del contesto e della storia
• sensibilità per il contesto locale
• conoscenza delle lingue locali
• sufficiente obiettività
• presenza dei differenti punti di vista
• competenze di moderazione, team work, counselling
• competenze di facilitazione.
La qualità e l’importanza dell’analisi, dipende soprattutto dalle persone coinvolte. Incluse, da un lato le persone o il team che fa l’analisi, dall’altro gli attori del conflitto. L’analisi consiste nel suscitare i punti di vista dei diversi gruppi e inserirli in un contesto analitico più ampio.
L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e rientra tra le materie per cui la mediazione civile è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010). Per accertare l’usucapione, è possibile rivolgersi alla Camera di Mediazione Nazionale, Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero di Giustizia con oltre 400 Sedi in tutta Italia.
Le parti interessate possono procedere all’accertamento della sussistenza dei presupposti dell’usucapione con l’ausilio di un mediatore accreditato dal Ministero della Giustizia.
Le parti di un accordo di mediazione il cui contenuto è l’accertamento dell’usucapione firmano, insieme ai loro avvocati, sia il verbale di conciliazione che l’allegato accordo di usucapione; conclusa positivamente la procedura di mediazione il notaio trascriverà l’atto ai sensi dell’art. 2643 del Codice civile.
E’ pacifico che il procedimento di mediazione sia oggi la via migliore per accertare l’usucapione.
La mediazione presenta evidenti vantaggi rispetto all’ordinaria domanda giudiziale quanto a:
– Tempi: il procedimento di mediazione si conclude in massimo 3 mesi a differenza del giudizio in Tribunale che non ha durata predefinita
– Incentivi fiscali: Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo e’ esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente.
– Credito di Imposta: alle parti è riconosciuto un credito d’imposta fino a € 500,00
– Costi: contenuti e certi (predeterminati secondo una tabella Ministeriale alla quale non si può derogare)
La Camera di Mediazione Nazionale si è altamente specializzata nell’usucapione in mediazione accompagnando le parti fino alla trascrizione dell’accordo di usucapione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari grazie a convenzioni con Notai su tutto il territorio nazionale.
La mediazione penale minorile è prevista dal nostro ordinamento e si svolge nell’ambito degli spazi normativi offerti dagli artt. 9, 27, 28 del D.P.R. n. 448 del 1988. L’assunzione di un percorso di mediazione, come modalità responsabilizzante, all’interno del processo penale minorile, può essere molto utile in vista del fine rieducativo che questo persegue.
La mediazione penale minorile può essere proposta sia in una fase pre-processuale sia nella fase processuale vera e propria.
L’art. 9 del d.p.r. 448/88 offre un primo spazio applicativo alla mediazione in fase pre-processuale. La disposizione citata impone di fare accertamenti sulla personalità del minorenne, stabilendo che “il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili“.
In fase processuale è possibile fare ricorso alla mediazione penale minorile espressamente prevista dall’art. 28 del D.P.R. 448/1988. Tale disposizione, disciplina la sospensione del processo con messa alla prova che può essere disposta dal giudice quando affida il minore ai Servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, per lo svolgimento di un programma di osservazione, trattamento e sostegno, al fine di valutare la personalità del minorenne all’esito della prova. In caso di esito positivo della prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato, a norma del successivo art. 29.
Per approfondimenti consultare questo articolo.
La Camera di Mediazione Nazionale si occupa efficacemente anche di controversie di lavoro.
L’intervento, attraverso la gestione di una procedura di mediazione professionale, è guidato da un mediatore esperto, terzo e neutrale, specializzato in materia del lavoro.
I destinatari sono lavoratori e aziende, nonché i loro avvocati, coinvolti in una controversia di lavoro
La mediazione delle controversie di lavoro rappresenta una soluzione estremamente efficace e conveniente per garantire reciproca soddisfazione e soluzioni creative.
LA PROCEDURA: svolgimento, validità ed efficacia
La procedura di mediazione si svolge secondo il Regolamento della Camera di Mediazione Nazionale, in regime di mediazione volontaria – svincolato dal DLgs. 28/10 – che garantisce riservatezza e flessibilità a tutte le parti coinvolte, al lavoratore e all’azienda.
La Procedura è protetta dal principio di confidenzialità; questo significa che il mediatore e tutti coloro che sono coinvolti nella mediazione, hanno l’obbligo di non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura, anche in un eventuale futuro giudizio.
La procedura di mediazione in materia di lavoro si svolge presso le sedi della Camera di Mediazione Nazionale, con la presenza – se richiesta – di un rappresentante sindacale autorizzato.
Accordo di Mediazione. Al termine della procedura di mediazione, l’accordo di mediazione raggiunto viene sottoscritto tra il lavoratore e l’azienda e ha valore contrattuale tra le parti.
Verbale di Conciliazione. L’accordo di mediazione (e quindi la conciliazione) viene redatto in un apposito verbale, definito “verbale di conciliazione” e sottoscritto da un rappresentante sindacale autorizzato; tale verbale verrà successivamente depositato presso la Direzione territoriale del lavoro per gli adempimenti di legge.
Le intese raggiunte con il verbale di conciliazione costituiscono titolo esecutivo.
Le eventuali rinunce effettuate dal lavoratore sono, inoppugnabili, ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, codice civile.
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